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REGIO DECRETO 14 settembre 1941, n. 1059

Inizio dell'anno scolastico e fissazione dei giorni di vacanza. (041U1059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/1941
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Testo in vigore dal:  19-10-1941

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1392;
Veduto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 829;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nelle scuole e negli istituti degli ordini elementare, medio, superiore femminile e artistico, l'anno scolastico ha inizio il 5 ottobre.

Le lezioni si svolgono dal 5 ottobre al 15 giugno, eccezione fatta:

a) per gl'istituti tecnici industriali specializzati per minerari, nei quali le lezioni terminano il 5 giugno. Dal 6 al 20 giugno hanno luogo le esercitazioni di miniera;

b) per le scuole professionali e tecniche a tipo agrario e per gli istituti tecnici agrari, nei quali le esercitazioni di campagna e delle industrie agrarie possono continuare, con orario da stabilirsi dal capo d'istituto, anche dopo il 15 giugno, ma non oltre il 30 giugno, in relazione alle esigenze dell'istruzione pratica e della dimostrazione.

Gli alunni di tali scuole potranno, altresì, essere chiamati a partecipare a determinate esercitazioni pratiche di particolare importanza anche durante il periodo delle vacanze estive.

Il periodo delle lezioni è suddiviso in trimestri. Il primo trimestre termina il 15 gennaio, il secondo il 31 marzo e il terzo il 15 giugno.