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DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948, n. 21

Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 5-2-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  luogotenenziale 25 giugno
1944,  n.  151,  con  le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3,
comma  primo,  del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946,
n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla   proposta  del  Guardasigilli,  Ministro  per  la  grazia  e
giustizia;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 16 gennaio 1948;
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  dei commi primo e secondo dell'art. 1 del decreto
legislativo  luogotenenziale  10  agosto 1944, n. 224, sono estese ai
delitti  previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di
guerra.
  Al  colpevole  di  piu' delitti, ciascuno dei quali importa la pena
dell'ergastolo, si applica la detta pena, con l'isolamento diurno per
un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque
anni.