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DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 1948, n. 2

Modificazioni al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, contenente norme per la istituzione ed il coordinamento dei corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori disoccupati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/1949)
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Testo in vigore dal: 24-1-1948
al: 5-6-1949
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  luogotenenziale 25 giugno
1944,  n.  151,  con  le modificazioni ad esso apportate dal comma 1°
dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n.
98;
  Visto le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto  coi  Ministri  per  il  tesoro, per il bilancio, per la
pubblica istruzione, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e
foreste,  per  i  lavori  pubblici, per i trasporti e per la grazia e
giustizia;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:
                               Art. 1.

  All'art.  6  del  decreto  legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, e'
aggiunto il seguente comma:
  "Nel caso in cui gli allievi dei corsi, per la riqualificazione nel
settore   agricolo,  quantunque  disoccupati,  non  percepiscano  ne'
l'indennita'   giornaliera   di   disoccupazione   ne'   il  sussidio
straordinario   di   disoccupazione,   essi,  oltre  all'integrazione
giornaliera  di L. 200, riceveranno un secondo assegno giornaliero di
L.  100  in sostituzione del sussidio straordinario di disoccupazione
non percepito".