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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 novembre 1947, n. 1363

Abolizione della categoria del personale ordinario di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitate in regime di concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/1956)
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Testo in vigore dal: 12-12-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro Segretario di Stato per i trasporti,
d'intesa  con  i  Ministri  Segretari  di Stato per l'interno, per la
grazia  e  giustizia,  per il tesoro, e per il lavoro e la previdenza
sociale;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  E'  abolita  la categoria del personale ordinario di cui all'art. 8
del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del
personale  delle  ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in
regime di concessione.
  Il  personale straordinario, di cui allo stesso articolo, assume la
denominazione di personale avventizio.