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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 novembre 1947, n. 1264

Norme per l'istituzione ed il coordinamento dei corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori disoccupati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-11-1947 al: 5-6-1949
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro, per il bilancio, per la pubblica istruzione, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti e per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


I corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati hanno lo scopo di mutare od accrescere rapidamente le loro capacità tecniche, adattandole alla necessità della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro, alle possibilità di emigrazione, accrescendo pertanto le possibilità del massimo e più proficuo impiego della mano d'opera.
Essi possono essere istituiti oltre che dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese, enti, associazioni, comitati e privati, previa autorizzazione del Ministero stesso nonché da scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione a termine del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380.
I promotori dei corsi possono ottenere i finanziamenti e le sovvenzioni previste dal presente decreto con disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentito il Comitato di cui all'art. 2.
I corsi dovranno avere carattere eminentemente pratico e per una durata giornaliera possibilmente pari al normale orario di lavoro con applicazione degli allievi su opere manuali attinenti alla attività professionale oggetto del corso. I corsi stessi dovranno essere di regola diurni e avere la durata di almeno tre mesi.