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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947, n. 1250

Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-12-1947 al: 15-12-2010
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i Codici penale e di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


L'art. 24 del Codice penale è sostituito dal seguente:
"La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattrocento né superiore a lire quattrocentomila.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire quattrocento a centosessantamila.
Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo".