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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947, n. 1250

Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-12-1947
al: 15-12-2010
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visti i Codici penale e di procedura penale;
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679;
  Visti  il  decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, ed
il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per
la grazia e giustizia;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  L'art. 24 del Codice penale e' sostituito dal seguente:
  "La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma
non   inferiore   a   lire   quattrocento   ne'   superiore   a  lire
quattrocentomila.
  Per  i  delitti  determinati  da  motivi  di  lucro,  se  la  legge
stabilisce  soltanto  la  pena  della  reclusione,  il  giudice  puo'
aggiungere la multa da lire quattrocento a centosessantamila.
  Quando,  per  le  condizioni economiche del reo, la multa stabilita
dalla  legge  puo'  presumersi  inefficace,  anche  se  applicata nel
massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo".