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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 839

Modificazione dell'art. 3 dello stato dell'Istituto tecnico inferiore isolato di Cagli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-10-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto il regio decreto 17 maggio 1937, n. 1877, che istituisce in Cagli, a decorrere dal 16 settembre 1935, un istituto tecnico inferiore isolato e ne approva il relativo statuto;
Considerato che gli oneri, di cui all'art. 3 del predetto statuto debbono far carico all'Amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino, anziché al comune di Cagli, ai sensi del n. 1, lettera E, dell'art. 144 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 3 dello statuto dell'Istituto tecnico inferiore isolate di Cagli, approvato con regio decreto 17 maggio 1937, n. 1877, è modificato nel senso che sono forniti dalla provincia di Pesaro-Urbino, anziché dal comune di Cagli, i locali e relativa manutenzione ed arredamento, il materiale didattico e scientifico e il fondo per le spese di ufficio, nonché il personale di segreteria e il personale di servizio.
La suddetta modificazione ha effetto dal 16 settembre 1986.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1946

DELLO STATO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato

con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Veduto il regio decreto 17 maggio 1937, n. 1877, che istituisce in

Cagli, a decorrere dal 16 settembre 1935, un istituto tecnico inferiore isolato e ne approva il relativo statuto;

Considerato che gli oneri, di cui all'art. 3 del predetto statuto

debbono far carico all'Amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino,

anziché al comune di Cagli, ai sensi del n. 1, lettera E, dell'art.

144 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. L'art. 3 dello statuto dell'Istituto tecnico inferiore isolate di

Cagli, approvato con regio decreto 17 maggio 1937, n. 1877, è modificato nel senso che sono forniti dalla provincia di

Pesaro-Urbino, anziché dal comune di Cagli, i locali e relativa

manutenzione ed arredamento, il materiale didattico e scientifico e

il fondo per le spese di ufficio, nonché il personale di segreteria e il personale di servizio. La suddetta modificazione ha effetto dal 16 settembre 1986.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1946 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1947

Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 67. - FRASCA