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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1947, n. 896

Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1975)
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Testo in vigore dal: 23-9-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.
347,  concernente la istituzione del Comitato interministeriale e del
Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi,
modificato  con i decreti legislativi luogotenenziali 21 luglio 1945,
numero 465, 23 aprile 1946, n. 363, e 22 aprile 1947, n. 283 ;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 28 maggio 1945, n.
370, relativo alle norme per le importazioni e le esportazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 4
gennaio  1947, n. 1, che provvede alla ripartizione delle spese degli
organi  indicati  nel  decreto  legislativo luogotenenziale 23 aprile
1946, n. 363;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto  con i Ministri per la
grazia  e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura
e le foreste, per i trasporti, per i lavori pubblici, per l'industria
ed  il  commercio,  per  il  lavoro  e la previdenza, sociale, per il
commercio con l'estero;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il comitato interministeriale dei prezzi, di cui all'articolo 1 del
decreto   legislativo   luogotenenziale   23  aprile  1946,  n.  363,
nell'esercizio   dei   poteri   ad  esso  conferiti  con  il  decreto
legislativo  luogotenenziale  19  ottobre  1914,  n.  347,  e ai fini
dell'unificazione  o perequazione dei prezzi, puo' istituire casse di
conguaglio e stabilire le modalita' delle relative contribuzioni.