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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 aprile 1947, n. 283

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, per quanto concerne la composizione della segreteria della Commissione centrale dei prezzi e delle relative sottocommissioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1947)
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Testo in vigore dal:  14-6-1947
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 768, recante modificazioni alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, e per il commercio con l'estero; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, e sostituito dal testo seguente:
Le funzioni di segretario della Commissione e delle Sottocommissioni di cui agli articoli 2 e 3 sono assolte da funzionari dello Stato. I servizi di segreteria di detti organi sono assolti da uffici composti:
a) da funzionari dello Stato;
b) da esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua qualità di presidente del Comitato, con le modalità ed il trattamento di cui all'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni. Qualora gli esperti appartengano ad un'amministrazione pubblica non statale, resta fermo il trattamento organicamente in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, esclusa l'attribuzione di qualsiasi altro diverso trattamento.
c) da personale non di ruolo,
((in servizio presso gli organi assorbiti o già svolgenti funzioni analoghe))
. A detto personale si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico contenute nel regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.
I dipendenti dello Stato distaccati presso il Comitato per assolvere i compiti di segretario o di addetti ai servizi di segreteria, vengono collocati nella posizione di comando.
L'onere per il trattamento economico od ogni altro assegno relativo al personale statale comandato, e quello per il trattamento dovuto al personale esperto appartenente ad amministrazioni pubbliche non statali, passano a carico dei fondi previsti per il funzionamento del Comitato interministeriale dei prezzi.
I contingenti del personale comandato, degli esperti e del personale non di ruolo, saranno determinati per gruppi, gradi e categorie, e periodicamente revisionati, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro.