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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1947, n. 896

Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1975)
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Testo in vigore dal:  23-9-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, concernente la istituzione del Comitato interministeriale e del Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi, modificato con i decreti legislativi luogotenenziali 21 luglio 1945, numero 465, 23 aprile 1946, n. 363, e 22 aprile 1947, n. 283 ;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, relativo alle norme per le importazioni e le esportazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza, sociale, per il commercio con l'estero; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Il comitato interministeriale dei prezzi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti con il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1914, n. 347, e ai fini dell'unificazione o perequazione dei prezzi, può istituire casse di conguaglio e stabilire le modalità delle relative contribuzioni.