stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 maggio 1947, n. 631

Determinazione delle misure dei contributi unificati in agricoltura dovuti per l'anno 1947 a norma del regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-8-1947 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il comma 3° dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;
Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, sono fissati, per l'anno 1947, nelle seguenti quote:
a) per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie ed al bestiame;
1) quota per l'assicurazione malattia:
per ogni giornata di uomo L. 4,50; per ogni giornata di donna e ragazzo: L. 3,04;
2) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia:
contributo base: per ogni giornata di uomo L. 0,54; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,27;
contributo integrativo: per ogni giornata di uomo L. 6; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 3;
3) quota per l'assicurazione tubercolosi:
contributo base: per ogni giornata di uomo L. 0,12; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,10;
contributo integrativo: per ogni giornata di uomo L. 2,40; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 2;
4) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità:
per ogni giornata di uomo L. 0,073; per ogni giornata di donna e di ragazzo L. 0,08;
5) quota per la corresponsione degli assegni familiari:
L. 1,50;
b) per ogni giornata di lavoro prestata da giornalieri di campagna:
1) quota per l'assicurazione malattia:
per ogni giornata di uomo L. 6,10; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 4,10;
2) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia:
contributo base: per ogni giornata di uomo L. 0,54; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,27;
contributo integrativo: per ogni giornata di uomo L. 6; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 3;
3) quota per l'assicurazione tubercolosi:
contributo base: L. 0,20;
contributo integrativo: L. 4;
4) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità:
per ogni giornata di uomo L. 0,24; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,22;
5) quota per la corresponsione degli assegni L. 1,50;
c) per ogni giornata di lavoro prestata da mezzadri e coloni:
1) quota per l'assicurazione malattia:
L. 1,40;
2) quota per l'assicurazione tubercolosi:
contributo base: L. 0,0625;
contributo integrativo: L. 1,25;
3) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità:
L. 0,075.