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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 maggio 1947, n. 597

Norme sui procedimenti dinanzi al Consigli degli ordini forensi ed al Consiglio nazionale forense.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 11-7-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con  modificazioni,   nella   legge   22   gennaio   1934,   n.   36,
sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di  procuratore;  la
legge 23 marzo 1940, n. 254, contenente modificazioni all'ordinamento
forense; il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre  1944,  n.
318, contenente norme per l'ammissione  al  patrocinio  dinanzi  alle
giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori
e degli avvocati, ed il decreto legislativo Presidenziale  21  giugno
1946, n. 6, contenente modificazioni agli ordinamenti professionali; 
  Visti l'articolo 4  del  decreto-legge  luogotenenziale  25  giugno
1944, n. 151 ed il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946,
n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato  per  la  grazia  e
giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  La   competenza   a   procedere   disciplinarmente   in   confronto
dell'avvocato o del  procuratore  che  e'  componente  del  Consiglio
dell'ordine, appartiene al  Consiglio  costituito  nella  sede  della
Corte d'appello. Se egli appartiene a quest'ultimo, e' giudicato  dal
Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello piu' vicina.