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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 maggio 1947, n. 597

Norme sui procedimenti dinanzi al Consigli degli ordini forensi ed al Consiglio nazionale forense.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  11-7-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; la legge 23 marzo 1940, n. 254, contenente modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, contenente norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati, ed il decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6, contenente modificazioni agli ordinamenti professionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1



La competenza a procedere disciplinarmente in confronto dell'avvocato o del procuratore che è componente del Consiglio dell'ordine, appartiene al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se egli appartiene a quest'ultimo, è giudicato dal Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello più vicina.