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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 575

Proroga della validità del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, relativo alla nomina dei membri dei Consigli di disciplina e delle Casse soccorso e delle Casse speciali di previdenza, istituite presso aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-7-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 28 del regolamento annesso al regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538;
Vista, la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


È prorogata la validità delle norme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, relativo alla nomina dei membri dei consigli di disciplina e delle Casse soccorso e delle Casse speciali di previdenza, istituiti presso aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, in attesa che sia provveduto alla rielaborazione delle norme che disciplinano il trattamento giuridico del personale di tali aziende.