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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 493

Riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattia, per la invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1981)
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Testo in vigore dal: 25-6-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio  decreto-legge  28  novembre  1938, n. 2438, sulla
unificazione  dei  contributi  sociali  in agricoltura, convertito in
legge, con modificazioni, con la legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Visti  i  regi  decreti  24  settembre 1940, n. 1949 e 24 settembre
1940, n. 1954, contenenti le norme per l'accertamento, la riscossione
ed il versamento dei contributi sociali in agricoltura;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 15 giugno 1945, n.
515;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e il tesoro,
per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e foreste;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  I   contributi  dovuti  ai  sensi  dell'articolo  unico  del  regio
decreto-legge  28  novembre  1938,  n. 2138, convertito nella legge 2
giugno  1939, n. 739, e del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949,
per   le  assicurazioni  contro  le  malattie  per  le  assicurazioni
invalidita'  e vecchiaia, tubercolosi, nuzialita' e natalita', per la
corresponsione   degli   assegni   familiari,   nonche'  per  assegni
integrativi   delle  prestazioni  delle  assicurazioni  sociali  sono
riscossi  a  mezzo  ruoli  dagli  esattori  delle imposte dirette nei
termini  e  con  la  procedura privilegiata stabilita per la esazione
delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.