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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 493

Riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattia, per la invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1981)
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Testo in vigore dal:  25-6-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2438, sulla unificazione dei contributi sociali in agricoltura, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visti i regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949 e 24 settembre 1940, n. 1954, contenenti le norme per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi sociali in agricoltura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e il tesoro, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e foreste; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


I contributi dovuti ai sensi dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, per le assicurazioni contro le malattie per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi, nuzialità e natalità, per la corresponsione degli assegni familiari, nonché per assegni integrativi delle prestazioni delle assicurazioni sociali sono riscossi a mezzo ruoli dagli esattori delle imposte dirette nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.