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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 461

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-7-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, e così ulteriormente modificato:
Gli articoli dal n. 195 al n. 204 vengono sostituiti dai seguenti con il relativo spostamento della numerazione, e la dicitura:

Facoltà

di scienze politiche - Scuola di perfezionamento in discipline corporative - viene sostituita con quella di: Scuola di perfezionamento in diritto sindacale. Scuola di perfezionamento in diritto sindacale.

Art. 1

Art. 195. - La Scuola di perfezionamento in diritto sindacale annessa alla Facoltà di giurisprudenza ha lo scopo di perfezionare i giovani nelle discipline sindacali, di integrarne la preparazione scientifica e di approfondire, nella ricerca, la loro conoscenza dell'organizzazione e dell'azione sindacale.
Art. 196. - La Scuola è retta da un direttore e da un Consiglio costituito dai professori che impartiscono insegnamenti costitutivi della Scuola. Il direttore è nominato dal rettore ed è scelto fra i componenti del Consiglio per un biennio e può essere confermato.
Il direttore può designare fra i componenti del Consiglio, un vice direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.
La nomina dei professori incaricati dell'insegnamento è fatta dal rettore su designazione del Consiglio.
Insegnanti di altre Facoltà possono essere invitati con deliberazione del Consiglio, di anno in anno, a collaborare nell'opera d'insegnamento della Scuola.
Art. 197. - Alla Scuola possono essere iscritti soltanto i laureati delle Facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.
Art. 198. - La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in diritto sindacale dopo due anni di corso e dopo che i candidati abbiano superato le prove nelle materie fondamentali di cui all'articolo seguente.
Art. 199. - Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono:
1) storia del sindacalismo;
2) tecnica dell'organizzazione sindacale;
3) diritto sindacale comparato;
4) previdenza ed assistenza del lavoro;
5) economia del sindacalismo.
Il Consiglio stabilisce e pubblica sul manifesto annuale quali degli insegnamenti suddetti abbiano durata biennale e determina quali altri insegnamenti a carattere monografico possono essere impartiti e se, su tali insegnamenti, debba sostenersi la relativa prova di esame.
Art. 200. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una memoria originale su argomento scelto fra le materie fondamentali e approvato dal direttore della Scuola e nella discussione di due argomenti approvati anch'essi dal direttore della Scuola.
Art. 201. - Nella Scuola funziona un ufficio pubblicazioni alle dipendenze del direttore.
Art. 202. - La Scuola potrà stabilire, su deliberazione del Consiglio, rapporti continui con enti sindacali ed istituti attinenti all'economia sindacale, al fine di raccogliere gli elementi utili agli insegnamenti ed ai lavori dell'Istituto e per il miglior raggiungimento dei fini di ricerca e di diffusione scientifica.
Art. 203. - Possono nella Scuola aprirsi concorsi a premio fra gli alunni cui lavori, compiuti nell'Istituto o presentati come dissertazione di diploma, siano stati dichiarati degni di stampa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1947

DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato

con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con i regi

decreti 13 ottobre 1927, n. 2819; 20 settembre 1928, n. 3018;

31 ottobre 1929, n. 2483; 30 ottobre 1930, n. 1828; 1° ottobre 1931,

n. 1329; 22 ottobre 1931, n. 1754 22 ottobre 1932, n. 2090;

26 ottobre 1933, n. 2391; 27 dicembre 1934, n. 2419; 1° ottobre 1936,

n. 2498; 27 ottobre 1937, n. 2619; 20 aprile 1939, n. 1350;

26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565;

24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098, e 24 ottobre 1942, n. 1672;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e

modificato con i regi decreti sopraindicati, e così ulteriormente modificato: Gli articoli dal n. 195 al n. 204 vengono sostituiti dai seguenti

con il relativo spostamento della numerazione, e la dicitura: Facoltà di scienze politiche - Scuola di perfezionamento in discipline corporative - viene sostituita con quella di: Scuola di perfezionamento in diritto sindacale. Scuola di perfezionamento in diritto sindacale. Art. 195. - La Scuola di perfezionamento in diritto sindacale annessa alla Facoltà di giurisprudenza ha lo scopo di perfezionare i

giovani nelle discipline sindacali, di integrarne la preparazione

scientifica e di approfondire, nella ricerca, la loro conoscenza dell'organizzazione e dell'azione sindacale. Art. 196. - La Scuola è retta da un direttore e da un Consiglio costituito dai professori che impartiscono insegnamenti costitutivi della Scuola. Il direttore è nominato dal rettore ed è scelto fra i componenti del Consiglio per un biennio e può essere confermato.

Il direttore può designare fra i componenti del Consiglio, un vice direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento. La nomina dei professori incaricati dell'insegnamento è fatta dal rettore su designazione del Consiglio. Insegnanti di altre Facoltà possono essere invitati con

deliberazione del Consiglio, di anno in anno, a collaborare nell'opera d'insegnamento della Scuola. Art. 197. - Alla Scuola possono essere iscritti soltanto i laureati

delle Facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio. Art. 198. - La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in diritto sindacale dopo due anni di corso e dopo che i candidati abbiano superato le prove nelle materie fondamentali di cui all'articolo seguente. Art. 199. - Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono: 1) storia del sindacalismo; 2) tecnica dell'organizzazione sindacale; 3) diritto sindacale comparato; 4) previdenza ed assistenza del lavoro; 5) economia del sindacalismo. Il Consiglio stabilisce e pubblica sul manifesto annuale quali degli insegnamenti suddetti abbiano durata biennale e determina quali altri insegnamenti a carattere monografico possono essere impartiti e

se, su tali insegnamenti, debba sostenersi la relativa prova di esame. Art. 200. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una memoria originale su argomento scelto fra le materie fondamentali e approvato dal direttore della Scuola e nella discussione di due argomenti approvati anch'essi dal direttore della Scuola. Art. 201. - Nella Scuola funziona un ufficio pubblicazioni alle dipendenze del direttore.

Art. 202. - La Scuola potrà stabilire, su deliberazione del

Consiglio, rapporti continui con enti sindacali ed istituti attinenti

all'economia sindacale, al fine di raccogliere gli elementi utili agli insegnamenti ed ai lavori dell'Istituto e per il miglior raggiungimento dei fini di ricerca e di diffusione scientifica. Art. 203. - Possono nella Scuola aprirsi concorsi a premio fra gli

alunni cui lavori, compiuti nell'Istituto o presentati come

dissertazione di diploma, siano stati dichiarati degni di stampa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1947 DE NICOLA GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 13 giugno 1947

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 69. - FRASCA