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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 maggio 1947, n. 460

Amnistia e indulto per i reati riguardo ai quali vi è stata sospensione del procedimento o della esecuzione per causa di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-6-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 8 dello Statuto; 
  Visto l'art. 5 del decreto  legislativo  luogotenenziale  16  marzo
1946, n. 98; 
  Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924; 
  Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 354; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la giustizia e giustizia, di 
concerto con i 
  Ministri per le finanze ed il tesoro e per la difesa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' concessa amnistia per i reati punibili con pena pecuniaria o con
pena restrittiva della liberta' personale non superiore  nel  massimo
ad anni dieci, anche se congiunta con pena pecuniaria,  nei  casi  in
cui  i  procedimenti  sono  tuttora  sospesi  in  applicazione  degli
articoli 2, 5 e 11 della legge 9 luglio 1940, n.  924,  e  concernono
imputati che  abbiano  prestato  servizio  nelle  Forze  armate,  nei
reparti delle Forze  alleate  o  dei  partigiani  per  la  guerra  di
liberazione  oppure  siano  stati  internati  in  campi   nemici   di
concentramento. L'amnistia e' concessa  anche  nei  casi  in  cui  la
sospensione ha avuto luogo senza  che  il  giudice  abbia  emesso  la
relativa ordinanza. 
  L'amnistia e' estesa a coloro che nel medesimo procedimento tuttora
sospeso siano imputati di concorso, nei reati di cui al primo comma o
di reati connessi ai sensi  dell'art.  45  del  Codice  di  procedura
penale.