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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 maggio 1947, n. 460

Amnistia e indulto per i reati riguardo ai quali vi è stata sospensione del procedimento o della esecuzione per causa di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-6-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 8 dello Statuto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la giustizia e giustizia, di
concerto con i

Ministri

per le finanze ed il tesoro e per la difesa; Decreta:

Art. 1



È concessa amnistia per i reati punibili con pena pecuniaria o con pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ad anni dieci, anche se congiunta con pena pecuniaria, nei casi in cui i procedimenti sono tuttora sospesi in applicazione degli articoli 2, 5 e 11 della legge 9 luglio 1940, n. 924, e concernono imputati che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, nei reparti delle Forze alleate o dei partigiani per la guerra di liberazione oppure siano stati internati in campi nemici di concentramento. L'amnistia è concessa anche nei casi in cui la sospensione ha avuto luogo senza che il giudice abbia emesso la relativa ordinanza.
L'amnistia è estesa a coloro che nel medesimo procedimento tuttora sospeso siano imputati di concorso, nei reati di cui al primo comma o di reati connessi ai sensi dell'art. 45 del Codice di procedura penale.