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REGIO DECRETO 5 aprile 1943, n. 354

Norme Integrative della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924, concernente la sospensione dei procedimenti penali e la esecuzione delle pene. (043U0354)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/1943
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Testo in vigore dal:  2-6-1943

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 11 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità di emanare norme integrative della anzidetta legge n. 924;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

D'intesa

con i Ministri per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'ordinanza di sospensione di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 921, è revocata anche quando risulti la inesistenza delle ragioni che avevano motivata la sospensione.

In qualsiasi caso, la revoca può essere disposta anche per taluno soltanto degli imputati.

Salvo quanto è dalla legge stabilito per la sospensione dei procedimenti per i reati di diserzione e di allontanamento illecito, le disposizioni di questo articolo si applicano anche per i reati preveduti dalla legge penale militare.