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REGIO DECRETO 5 aprile 1943, n. 354

Norme Integrative della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924, concernente la sospensione dei procedimenti penali e la esecuzione delle pene. (043U0354)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/1943
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Testo in vigore dal: 2-6-1943
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 11 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924; 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' di emanare norme integrative della anzidetta
legge n. 924; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia; 
 
  D'intesa con i Ministri per l'Africa Italiana, per la  guerra,  per
la marina, per l'aeronautica e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  L'ordinanza di sospensione di cui all'art. 2 della legge  9  luglio
1940-XVIII, n. 921, e' revocata anche quando risulti  la  inesistenza
delle ragioni che avevano motivata la sospensione. 
 
  In qualsiasi caso, la revoca puo' essere disposta anche per  taluno
soltanto degli imputati. 
 
  Salvo quanto e'  dalla  legge  stabilito  per  la  sospensione  dei
procedimenti per i reati di diserzione e di allontanamento  illecito,
le disposizioni di questo articolo si applicano  anche  per  i  reati
preveduti dalla legge penale militare.