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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 69

Integrazione del regio decreto-legge 28 agosto 1943, n. 731, riguardante il pagamento da parte dello Stato, delle pensioni gravanti sugli Enti locali e spettanti a cittadini italiani profughi dei territori di confine occupati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-3-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno; HA SANZIONATO E PROMULGA

Art. 1


Alle pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, spettanti a cittadini italiani profughi dalle zone di confine occupate, che il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - è autorizzato a pagare, in base al regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 781, in quanto i titolari non siano in grado di percepire gli assegni di pensione dagli Enti cui normalmente fanno carico, sono estesi i miglioramenti che sono stati o verranno concessi dallo Stato ai propri dipendenti, sempre che non risulti che siano già stati applicati dagli Enti predetti.