stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 gennaio 1947, n. 14

Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1949)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-2-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1012, che apporta modifiche al predetto regio decreto;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, circa la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei premi e delle indennità per inabilità temporanea nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto il decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 202, concernente la traduzione in legge di norme adottate in via amministrativa per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni e per la marina mercantile; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


L'art. 18 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:
"Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che fuori del proprio domicilio in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, anche se con partecipazione agli utili o al prodotto;
2) coloro che nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli apprendisti, con o senza salario, che partecipano alla esecuzione del lavoro. Sono considerati tali agli effetti del presente decreto i minori degli anni diciotto.
I parenti del datore di lavoro che prestano la loro opera alle di lui dipendenze sono compresi tra le persone assicurate.
Sono altresì compresi tra le persone assicurate i soci delle cooperative.
Per quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima sono comprese nell'assicurazione le persone componenti l'equipaggio retribuite con salario o stipendio o con compartecipazione agli utili o al prodotto".