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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 gennaio 1947, n. 14

Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1949)
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Testo in vigore dal: 13-2-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sulla assicurazione
obbligatoria   degli   infortuni   sul   lavoro   e   delle  malattie
professionali;
  Vista  la  legge  1° giugno 1939, n. 1012, che apporta modifiche al
predetto regio decreto;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 19 aprile 1946, n.
238,  circa  la  determinazione  degli elementi della retribuzione da
considerare  ai  fini  del  calcolo  dei premi e delle indennita' per
inabilita'  temporanea  nell'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  Visto il decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 202, concernente la
traduzione  in  legge  di  norme  adottate  in via amministrativa per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro,
per  i  trasporti,  per  le poste e telecomunicazioni e per la marina
mercantile;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:


                               Art. 1.

  L'art.  18 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e' sostituito
dal seguente:
  "Sono compresi nell'assicurazione:
    1)  coloro  che  fuori del proprio domicilio in modo permanente o
avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera
manuale  retribuita,  anche  se  con  partecipazione  agli utili o al
prodotto;
    2)  coloro  che  nelle stesse condizioni, anche senza partecipare
materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
    3)  gli  apprendisti,  con  o senza salario, che partecipano alla
esecuzione  del  lavoro.  Sono  considerati  tali  agli  effetti  del
presente decreto i minori degli anni diciotto.
    I parenti del datore di lavoro che prestano la loro opera alle di
lui dipendenze sono compresi tra le persone assicurate.
    Sono  altresi'  compresi  tra  le persone assicurate i soci delle
cooperative.
    Per quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima
sono  comprese  nell'assicurazione le persone componenti l'equipaggio
retribuite con salario o stipendio o con compartecipazione agli utili
o al prodotto".