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DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 627

Istituzione e soppressione di scuole ed istituti di istruzione tecnica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/1953)
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Testo in vigore dal: 7-12-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
  Veduta  la  legge  28 dicembre  1931, n. 1771, nella quale e' stato
convertito il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
  Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490;
  Veduto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
  Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1551;
  Veduto l'art. 9 del R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038;
  Veduto il R. decreto 14 settembre 1941, n. 1059;
  Veduto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 1° febbraio 1945,
n. 58;
  Veduto  il  decreto  Ministeriale  7 ottobre  1938,  concernente il
pareggiamento  della  Scuola  tecnica a indirizzo commerciale "Regina
Elena" di Genova;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con quelli per l'interno e per il tesoro;

                   Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  Sono  istituiti  gli  Istituti  e  le  Scuole di istruzione tecnica
elencati nelle tabelle: A, B, prospetti 2, 3 e 4;
  D, prospetti 1, 3 e 4 annesse al presente decreto, viste e firmate,
d'ordine  Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello
per il tesoro.
  Nelle  dette tabelle sono altresi' indicati, per ciascun Istituto o
Scuola  di  istruzione  tecnica,  i  corsi  completi,  le sezioni, le
specializzazioni, gli indirizzi specializzati ed i posti di ruolo.
  Con  decreti  del  Ministro  per  la  pubblica  istruzionie saranno
approvati  gli orari e i programmi per le materie d'insegnamento e le
esercitazioni  pratiche  particolari del nuovo indirizzo "commerciale
alberghiero  a  delle  scuole tecniche di cui al prospetto n. 3 della
tabella B sopra citata, nonche' delle specializzazioni:
  "maglieri",  "disegnatori  di  macchine", "motoristi", delle scuole
tecniche  industriali  di cui al prospetto n. 8 della tabella D sopra
citata.