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DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 926

Istituzione e soppressione di Istituti e Scuole d'istruzione tecnica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/1951)
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-10-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
  Veduta  la  legge  28 dicembre  1931, n. 1771, nella quale e' stato
convertito il R. Decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
  Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490;
  Veduto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
  Veduto il R. decreto 3 maggio 1934, n. 383;
  Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1551;
  Veduto l'art. 9 del R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038;
  Veduto il R. decreto 14 settembre 1941, n. 1059;
  Veduto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 1° febbraio 1945,
n. 58;
  Sulla  proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto
con quelli per l'interno e per il tesoro;

  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  Sono  istituti  gli  Istituti  e  le  Scuole di istruzione tecnica,
elencati  nelle tabelle: A prospetti 1 e 2; B, prospetti 1, 3, 5 e 6,
annesse  al  presente  decreto, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal
Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
  Nelle  dette tabelle sono altresi' indicati, per ciascun Istituto o
scuola  di  istruzione  tecnica,  i  corsi  completi,  le  sezioni le
specializzazioni, gli indirizzi specializzati ed i posti di ruolo.
  Con  decreti  del  Ministro  per  la  pubblica  istruzione  saranno
approvati  gli orari e i programmi per le materie d'insegnamento e le
esercitazioni  pratiche particolari del nuovo indirizzo " commerciale
alberghiero  "  della  scuola  tecnica di cui al prospetto n. 2 della
tabella  A  sopra  citata, nonche' della specializzazione " sughero "
della  scuola  tecnica  industriale  di  cui  al prospetto n. 3 della
tabella B sopra citata.