stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 97

Modificazioni all'aliquota dell'imposta di famiglia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 5-10-1946
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli
dall'art. 2,  quarto  comma,  del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  testo  unico  per la finanza locale, approvato con regio
decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;
  Visto  il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, 383, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le finanze, di concerto con il
Ministro per l'interno;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                           Articolo unico.

  La lettera, c) dell'art. 118 del testo unico per la finanza, locale
14 settembre 1931, n. 1175, e' costituita dalla seguente:
  "c) le  aliquote  da non superare il dodici per cento e da graduare
in ragione diretta del reddito ed inversa della popolazione"

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma addi' 27 giugno 1946

                             DE GASPERI

                                                 SCOCCIMARRO - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: GULLO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 settembre 1946
  Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 101. - VENTURA