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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 97

Modificazioni all'aliquota dell'imposta di famiglia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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Testo in vigore dal:  5-10-1946

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, 383, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

La lettera, c) dell'art. 118 del testo unico per la finanza, locale 14 settembre 1931, n. 1175, è costituita dalla seguente:
"c) le aliquote da non superare il dodici per cento e da graduare in ragione diretta del reddito ed inversa della popolazione"

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma addì 27 giugno 1946

DENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli

dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale

16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con regio

decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato

con regio decreto 3 marzo 1934, 383, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico.

La lettera, c) dell'art. 118 del testo unico per la finanza, locale

14 settembre 1931, n. 1175, è costituita dalla seguente: "c) le aliquote da non superare il dodici per cento e da graduare in ragione diretta del reddito ed inversa della popolazione"

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma addì 27 giugno 1946 DE GASPERI SCOCCIMARRO - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1946

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 101. - VENTURA