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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 87

Variazioni al minimo imponibile e riduzione delle quote per l'imposta complementare progressiva sul reddito e per i redditi di lavoro soggetti all'imposta di ricchezza mobile nella categoria C/2.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1951)
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Testo in vigore dal: 28-9-1946
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu' dei poteri di Capo Provvisorio dello Stato, conferitigli
dall'art. 2,  quarto  comma,  del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98;
  Visto  il  regio  decreto  30 dicembre  1923,  n. 3062,  istitutivo
dell'imposta  complementare  progressiva  sul  reddito  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  19 ottobre  1944,
n. 384, concernente disposizioni in materia di imposte dirette;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le finanze, di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                     HA SANZIONATO E' PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il  minimo  imponibile fissato dall'art. 17 del decreto legislativo
luogotenenziale  19 ottobre  1944, n. 384, agli effetti della imposta
complementare progressiva sul reddito e' elevato a L. 60.000.