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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 87

Variazioni al minimo imponibile e riduzione delle quote per l'imposta complementare progressiva sul reddito e per i redditi di lavoro soggetti all'imposta di ricchezza mobile nella categoria C/2.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1951)
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Testo in vigore dal:  28-9-1946

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
In virtù dei poteri di Capo Provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare progressiva sul reddito e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, concernente disposizioni in materia di imposte dirette;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO È PROMULGA:

Art. 1


Il minimo imponibile fissato dall'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito è elevato a L. 60.000.