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DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 57

Integrazione dell'elenco delle amministrazioni e degli enti presso i quali possono essere collocati fuori ruolo funzionari del Ministero dell'agricoltura e foreste.

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Testo in vigore dal: 10-9-1946
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli
dell'art. 2,  quarto  comma,  del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98;
  Visto  il  regio  decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato con
l'art. 17  del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito
nella legge 24 maggio 1926, n. 898, riguardante il collocamento fuori
ruolo dei funzionari statali;
  Visto  il  regio  decreto  25 agosto  1940, n. 1440, modificato col
regio  decreto  6 marzo 1941, n. 135, e col regio decreto 14 novembre
1941,  n. 1515,  recante  norme  per  il collocamento fuori ruolo dei
funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  Ritenuta l'opportunita' di integrare l'elenco delle amministrazioni
e  degli  enti  presso  i  quali possono essere collocati fuori ruolo
funzionari del Ministero anzidetto, includendovi l'Alto Commissariato
dell'alimentazione;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e
le  foreste,  di  concerto  col  Ministro  Segretario di Stato per il
tesoro;

                              Decreta:

                           Articolo unico.

  Agli  enti  indicati  nell'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1440,  modificato  col  regio  decreto  6 marzo 1941, n. 135 e col
regio  decreto  14 novembre  1941,  numero  1515,  presso cui possono
essere  destinati,  nella  posizione  di  fuori ruolo, funzionari del
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  e'  aggiunto  l'Alto
Commissariato dell'alimentazione.
  Il  numero  dei funzionari dell'anzidetto Ministero i quali possono
essere  collocati  nella posizione di fuori ruolo e' aumentato di una
unita' per il grado quarto, fermo restando il contingente complessivo
fissato dal regio, decreto 25 agosto 1940, n. 1440.
  L'efficacia  della disposizione del comma precedente, avra' termine
quando  sara'  cessato  dalla posizione di fuori ruolo il funzionario
che vi sara' collocato nella prima applicazione del presente decreto,
il  quale  ha  effetto  dalla  sua  data ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 22 giugno 1946

                             DE GASPERI

                                                      GULLO - CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1946
  Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 54. - FRASCA