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DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 57

Integrazione dell'elenco delle amministrazioni e degli enti presso i quali possono essere collocati fuori ruolo funzionari del Ministero dell'agricoltura e foreste.

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Testo in vigore dal:  10-9-1946

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dell'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato con l'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, riguardante il collocamento fuori ruolo dei funzionari statali;
Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1440, modificato col regio decreto 6 marzo 1941, n. 135, e col regio decreto 14 novembre 1941, n. 1515, recante norme per il collocamento fuori ruolo dei funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Ritenuta l'opportunità di integrare l'elenco delle amministrazioni e degli enti presso i quali possono essere collocati fuori ruolo funzionari del Ministero anzidetto, includendovi l'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Agli enti indicati nell'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1440, modificato col regio decreto 6 marzo 1941, n. 135 e col regio decreto 14 novembre 1941, numero 1515, presso cui possono essere destinati, nella posizione di fuori ruolo, funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è aggiunto l'Alto Commissariato dell'alimentazione.
Il numero dei funzionari dell'anzidetto Ministero i quali possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo è aumentato di una unità per il grado quarto, fermo restando il contingente complessivo fissato dal regio, decreto 25 agosto 1940, n. 1440.
L'efficacia della disposizione del comma precedente, avrà termine quando sarà cessato dalla posizione di fuori ruolo il funzionario che vi sarà collocato nella prima applicazione del presente decreto, il quale ha effetto dalla sua data ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli

dell'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale

16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato con

l'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito

nella legge 24 maggio 1926, n. 898, riguardante il collocamento fuori ruolo dei funzionari statali;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1440, modificato col

regio decreto 6 marzo 1941, n. 135, e col regio decreto 14 novembre

1941, n. 1515, recante norme per il collocamento fuori ruolo dei funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Ritenuta l'opportunità di integrare l'elenco delle amministrazioni e degli enti presso i quali possono essere collocati fuori ruolo

funzionari del Ministero anzidetto, includendovi l'Alto Commissariato dell'alimentazione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e

le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Articolo unico.

Agli enti indicati nell'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940,

n. 1440, modificato col regio decreto 6 marzo 1941, n. 135 e col

regio decreto 14 novembre 1941, numero 1515, presso cui possono

essere destinati, nella posizione di fuori ruolo, funzionari del

Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è aggiunto l'Alto Commissariato dell'alimentazione. Il numero dei funzionari dell'anzidetto Ministero i quali possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo è aumentato di una

unità per il grado quarto, fermo restando il contingente complessivo

fissato dal regio, decreto 25 agosto 1940, n. 1440.

L'efficacia della disposizione del comma precedente, avrà termine quando sarà cessato dalla posizione di fuori ruolo il funzionario

che vi sarà collocato nella prima applicazione del presente decreto, il quale ha effetto dalla sua data ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946 DE GASPERI GULLO - CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1946

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 54. - FRASCA