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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 603

Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernente l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dello Stato e soppressione della tassa erariale del 10% sulle percentuali medesime.

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Testo in vigore dal: 28-7-1946
                             UMBERTO II 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945,  n.
699; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di  concerto
con i Ministri per il tesoro e per le finanze; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni  contenute  nell'art.  5  del  decreto  legislativo
Luogotenenziale 14 settembre  1945,  n.  699,  concernenti  l'aumento
delle percentuali spettanti agli  ufficiali  giudiziari  sui  crediti
recuperati dallo Stato e la soppressione  della  tassa  erariale  del
dieci per  cento  sulle  percentuali  medesime  continuano  ad  avere
effetto fino al 1° luglio 1947.