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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 603

Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernente l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dello Stato e soppressione della tassa erariale del 10% sulle percentuali medesime.

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Testo in vigore dal:  28-7-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime continuano ad avere effetto fino al 1° luglio 1947.