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REGIO DECRETO 7 giugno 1946, n. 532

Variazione dei prezzi di cessione dei sali destinati alle industrie di cui all'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907.

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vigente al 18/05/2024
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Testo in vigore dal: 16-7-1946
                             UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi;
  Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 333;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  18 febbraio 1946,
n. 113;
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

  A  decorrere  dal  1° luglio  1946,  il prezzo di cessione dei sali
destinati alle industrie e' modificato come segue:

                                                 per quintale
                                                      --

   Sale comune per la salagione dei pesci....... da L. 480 a L.  720
   Sale macinato per la salagione dei pesci.....  " "  560  ""   840
   Sale comune per la salagione dei prodotti
     del suolo, commestibili, destinati
     all'esportazione ..........................  " "  480  ""   720
   Sale per la pastorizia.......................  " "  400  ""   600

   Sale comune per la preparazione dei gelati,
     dei vini spumanti e della birra............ da L. 800 a L. 1200
   Sale per le industrie ammesse all'acquisto del
     sale a prezzo speciale e non particolarmente
     previste dalla presente tariffa............  " "  480  ""   720
   Salaccio.....................................  " "  240  ""   360


  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 7 giugno 1946

                               UMBERTO

                                             DE GASPERI - SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
  Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 291. - FRASCA