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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 529

Indennità di cassa a favore dei funzionari che hanno il maneggio del pubblico denaro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-7-1946 al: 14-7-1946
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 agosto 1921, n. 1081, recante provvedimenti per il riordinamento degli Uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche;
Vista la legge di bilancio 17 giugno 1923, n. 1263;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, concernente la riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonché del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, concernente la riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


L'indennità concessa ai procuratori del registro e degli uffici misti, per il risarcimento degli eventuali rischi di cassa dipendenti dal maneggio del pubblico danaro, di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1921, numero 1081, è stabilita, a decorrere dal 1° luglio 1944, nella seguente misura annua:
L. 7600 per gli uffici di I categoria;
L. 4400 per gli uffici di II categoria;
L. 2000 per gli uffici di III categoria.
Negli uffici in cui il servizio di cassa è affidato ad un secondo procuratore, questi consegue, con decreto del Ministro per le finanze, un terzo della suddetta indennità, rimanendo gli altri due terzi a beneficio del procuratore titolare.
Negli uffici in cui al maneggio del denaro e dei valori attendono, insieme con il procuratore titolare, un archivista, ovvero uno e più applicati, è assegnata all'archivista od a ciascuno degli applicati, con decreto del Ministro per le finanze una indennità annua di:
L. 1600 per gli uffici di I categoria;
L. 1000 per gli uffici di II categoria;
L. 600 per gli uffici di III categoria.