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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 514

Anticipazione di fondi all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-7-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  26 aprile  1945,
n. 367;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio
1945, n. 58;
  Ritenuta  l'urgente  necessita'  di  emanare disposizioni intese ad
assicurare   il   funzionamento   dell'Ufficio  nazionale  statistico
economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto con il Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  E'  autorizzata,  in  aggiunta agli stanziamenti di cui all'art. 11
del  decreto  legislativo  Luogotenenziale  26 aprile  1945,  n. 367,
l'inscrizione.  Nella  parte  straordinaria dello stato di previsione
del  Ministero  dell'agricoltura,  e  delle  foreste  di un ulteriore
stanziamento  di  L. 500  milioni  per  io  svolgimento  dei  compiti
istituzionali  dell'U.N.S.E.A.,  in  attesa  che siano stabiliti agli
effetti   dei  relativi  recuperi,  gli  aumenti  nelle  aliquote  di
maggiorazione dei prezzi di cessione da parte degli ammassi del grano
e cereali minori, della lana e dell'olio.
  Il  Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le relative variazioni di bilancio.
  Sugli  stanziamenti  di  cui sopra, il Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste  puo' disporre anticipazioni a favore dell'U.N.S.E.A.,
prescindendo dalle limitazioni stabilite dalle disposizioni vigenti.