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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 514

Anticipazione di fondi all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-7-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Ritenuta l'urgente necessità di emanare disposizioni intese ad assicurare il funzionamento dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


È autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, l'inscrizione. Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, e delle foreste di un ulteriore stanziamento di L. 500 milioni per io svolgimento dei compiti istituzionali dell'U.N.S.E.A., in attesa che siano stabiliti agli effetti dei relativi recuperi, gli aumenti nelle aliquote di maggiorazione dei prezzi di cessione da parte degli ammassi del grano e cereali minori, della lana e dell'olio.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.
Sugli stanziamenti di cui sopra, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre anticipazioni a favore dell'U.N.S.E.A., prescindendo dalle limitazioni stabilite dalle disposizioni vigenti.