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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1946, n. 211

Disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1957)
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Testo in vigore dal: 15-5-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto-legge 3 novembre  1927,  n.  2107,  concernente
norme per l'impianto di stabilimenti  industriali,  convertito  nella
legge 20 maggio 1928, n. 1130; 
  Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488. 
  convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1808, sulla  disciplina
della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa del lo Stato; 
  Visti i Regi decreti 18 luglio 1930, n. 1455 e 29 giugno  1932,  n.
2067,  contenenti,  rispettivamente,  un   elenco   delle   industrie
fondamentali per la  fabbricazione  di  prodotti  essenziali  per  la
difesa dello Stato e norme interpretative; 
  Vista la legge 12  gennaio  1933,  n.  141,  con  la  quale  furono
delegati al Governo i poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi
impianti industriali; 
  Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, contenente le norme per
l'attuazione della legge 12 gennaio 1933, n. 141; 
  Visti i Regi decreti 12 aprile 1937, n. 841 e 5 febbraio  1940,  n.
258, contenenti modificazioni ed aggiunte all'elenco delle  industrie
sottoposte a preventiva autorizzazione governativa:; 
  Visto l'art. 6° del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n.  953,  sull
blocco dei prezzi  delle  merci  e  dei  servizi,  delle  costruzioni
edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni, convertito, con
modifiche, nella legge 28 novembre 1940, n.  1727,  e  prorogato  con
Regi decreti legge 12 marzo 1941, n. 142 e 11 marzo 1943, n. 100; 
  Visto il R. decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 95,  concernente  la
disciplina degli atti diretti a trasferire, dare in  locazione  o  in
uso opere edilizie facenti parte di stabilimenti industriali; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27  novembre
1944, n. 422, riguardante la revoca del divieto della costruzione  di
edifici privati di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1944, n. 1231; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, concernente, tra l'altro, la facolta'  del  Governo  di  emanare
norme giuridiche; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58,  contenente  nuove   norme   sull'emanazione,   promulgazione   e
pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  l'industria  e  il  commercio,  di
concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per
il tesoro,  per  le  finanze,  per  la  guerra  per  la  marina,  per
l'aeronautica, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste,
per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
 
  R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, convertito  nella  legge
20 maggio 1928, n. 1130; 
  R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, convertito nella  legge
18 dicembre 1930, n. 1808, sulla disciplina della  fabbricazione  dei
prodotti essenziali alla difesa dello Stato; 
  Regi decreti 18 luglio 1930, n. 1455 e 29  giugno  1932,  n.  2067,
concernenti, rispettivamente, un elenco delle industrie  fondamentali
per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa dello Stato
e norme interpretative; 
  legge  12  gennaio  1933,  n.  141,   concernente   la   preventiva
autorizzazione per i nuovi impianti industriali; 
  R. decreto  15  maggio  1933,  n.  500,  contenente  le  norme  per
l'attuazione della legge 12 gennaio 1933 n. 141; 
  Regi decreti 12 aprile 1937, n. 841  e  5  febbraio  1940,  n  258,
contenenti  modificazioni  ed  aggiunte  all'elenco  delle  industrie
sottoposte a preventiva autorizzazione governativa; 
  art. 6 del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, sull blocco dei
prezzi delle merci e dei servizi delle  Costruzioni  edilizie,  degli
impianti industriali e delle pigioni, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  28  novembre  1940  n.   1727,   prorogato   con   Regi
decreti-legge 12 marzo 1941, n. 142 e 11 marzo 1943, n. 100; 
  R. decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 95, concernente la disciplina
degli atti diretti a trasferire, dare in locazione o  in  uso,  opere
edilizie facenti parte di stabilimenti industriali; 
  art.  1,  4°  comma  del  decreto  legislativo  Luogotenenziale  27
novembre 1944, n. 422,  riguardante  la  revoca  dall  divieto  delle
costruzioni di edifici privati di cui al R. decreto 14 novembre 1941,
n. 1231. 
  Nulla e' innovato per quanto concerne la disciplina della industria
dei prodotti petroliferi, della macinazione e della panificazione.