REGIO DECRETO-LEGGE 11 marzo 1943, n. 100

Proroga, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci, dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti. (043U0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 16-12-2009
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                           Articolo unico. 
 
((PROVVEDIMENTO  ABROGATO  DAL  D.L.  22  DICEMBRE  2008,   N.   200,
   CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))