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REGIO DECRETO-LEGGE 11 marzo 1943, n. 100

Proroga, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci, dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti. (043U0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

Articolo unico.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))