stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 170

Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-5-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, sugli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore;
Vista la legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276, concernente l'aumento degli onorari degli avvocati e degli onorari e diritti di procuratore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Gli onorari di avvocato e gli onorari e diritti di procuratore stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle tabelle A e B ad essa allegate, sono aumentati del duecento per cento, compreso in tale aumento quello del settanta per cento stabilito dal decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276.