stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 154

Arruolamento straordinario di ufficiali ed agenti ausiliari di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 27-4-1946
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  R.  decreto-legge  2 aprile  1925, n. 383, relativo alla
costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
  Visto  il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza,
approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  2 novembre  1944,
n. 365,  con  il  quale  e'  stata disposta l'istituzione di un nuovo
Corpo  di  polizia  con  la  denominazione di "Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza";
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  21 agosto  1945,
n. 601;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di Stato per gli affari
dell'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per la guerra;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato, in deroga a qualsiasi
disposizione  legislativa,  ad  effettuare,  fra  i combattenti della
guerra di liberazione, anche se coniugati, che alla data del presente
decreto  prestino  servizio  ausilario  di  polizia,  un arruolamento
straordinario di ufficiali ed agenti ausiliari di pubblica sicurezza,
nei gradi e posti seguenti:

      1) capitani..........................    40
      2) tenenti...........................    50
      3) sottotenenti......................    60
      4) brigadieri........................   770
      6) appuntati......................... 2.020

                                 Totale... 15.000

  I  posti  che  in  ciascun  grado  rimarranno  disponibili  saranno
attribuiti,  con  le  norme  e  alle  condizioni di cui agli articoli
seguenti,  ai  combattenti  della  guerra di liberazione i quali alla
data  del  presente  decreto legislativo luogotenenziale non prestano
servizio  come  ufficiali od agenti ausiliari di pubblica sicurezza e
ne   facciano   domanda  nel  termine  di  45  giorni  dal  bando  di
arruolamento    che   il   Ministero   dell'interno   emanera'   dopo
l'espletamento dell'arruolamento previsto dal precedente comma.