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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 154

Arruolamento straordinario di ufficiali ed agenti ausiliari di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-4-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Visto il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, con il quale è stata disposta l'istituzione di un nuovo Corpo di polizia con la denominazione di "Corpo delle guardie di pubblica sicurezza";
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per la guerra; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Il Ministero dell'interno è autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione legislativa, ad effettuare, fra i combattenti della guerra di liberazione, anche se coniugati, che alla data del presente decreto prestino servizio ausilario di polizia, un arruolamento straordinario di ufficiali ed agenti ausiliari di pubblica sicurezza, nei gradi e posti seguenti:

1) capitani.......................... 40
2) tenenti........................... 50
3) sottotenenti...................... 60
4) brigadieri........................ 770
6) appuntati......................... 2.020

Totale... 15.000

I posti che in ciascun grado rimarranno disponibili saranno attribuiti, con le norme e alle condizioni di cui agli articoli seguenti, ai combattenti della guerra di liberazione i quali alla data del presente decreto legislativo luogotenenziale non prestano servizio come ufficiali od agenti ausiliari di pubblica sicurezza e ne facciano domanda nel termine di 45 giorni dal bando di arruolamento che il Ministero dell'interno emanerà dopo l'espletamento dell'arruolamento previsto dal precedente comma.