stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 49

Cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 20-3-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  R.  decreto  8 luglio  1938,  n. 1415,  con  cui vennero
approvati i testi della legge di guerra e della legge di neutralita';
  Vista  la  legge  16 dicembre  1940, n. 1902, recante variazioni ed
aggiunte  al  testo  della legge di guerra Vista la legge 19 dicembre
1940,  n. 1994,  recante  nuove  norme  circa il trattamento dei beni
nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalita' nemica;
  Visto  il R. decreto 10 marzo 1941, n. 618, con cui venne approvato
il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici nel territorio
dello Stato;
  Visto  il  R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17 luglio  1942, n. 1100, recante nuove
norme sulle aziende appartenenti a persone di nazionalita' nemica;
  Visto  il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, con cui venne disposta
la applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;
  Visti  i  Regi  decreti  11 giugno  1940,  n. 567, e 4 agosto 1943,
n. 714,  concernenti  la  dichiarazione  dello  stato  di  guerra nei
territori dello Stato;
  Visto  il  comunicato  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
concernente  lo  stato  di  guerra  con la Germania, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del Regno n. 5, dell'11 gennaio 1915;
  Visto  il  comunicato  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
concernente  lo  stato  di  guerra  con il Giappone, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dei Regno n. 96, dell'11 agosto 1945;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 36,  concernente  la  revoca  dei  provvedimenti  e  delle  misure
adottati  in  materia  di  beni appartenenti agli Stati delle Nazioni
Unite,   nonche'   alle  persone  fisiche  e  giuridiche,  aventi  la
nazionalita' degli Stati stessi;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
18 ottobre   1945,  pubblicato  nel  supplemento  straordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 132,  del  3 novembre  1945,  concernente  la
adozione  delle  Proclaimed  Lists  e  Statutory  Lists delle Nazioni
Unite, e visto le successive modificazioni;
  Visto  il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in
tempo di guerra, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1611, e
visto  il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto
31 ottobre 1942, n. 1612;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  Luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta,  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato, Ministro per gli affari esteri e, ad
interim per l'Africa Italiana, di concerto, con gli altri Ministri;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  L'applicazione  della  legge di guerra e lo stato di guerra cessano
il 15 aprile 1946.