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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 febbraio 1945, n. 36

Revoca dei provvedimenti e delle misure adottate in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi. (045U0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  28-2-1945

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, riguardante l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;
Vista la legge 16 dicembre 1940, n. 1902, recante variazioni ed aggiunte al testo della legge di guerra approvato con il R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;
Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, recante nuove norme circa il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;
Visto il R. decreto 10 marzo 1941, n. 618, che approva il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato;
Visti i Regi decreti-legge 17 giugno 1941, enne. 494, e 23 giugno 1941, n. 608, convertiti nella legge 9 febbraio 1942, n. 379, recanti disposizioni sui beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America;
Visto il R. decreto 10 luglio 1941, n. 619, recante norme integrative di quelle emanate con i Regi decreti-legge 17 giugno 1941, n. 494, e 23 giugno 1941, n. 608;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1624, relativo all'applicazione delle norme sul trattamento dei beni appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America, convertito nella legge 1° maggio 1942, numero 761;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, recante nuove norme sulle aziende appartenenti a persone di nazionalità nemica;
Visto il decreto presidenziale 12 agosto 1942, relativo alle azioni appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, M. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:

Art. 1



Sono revocati i provvedimenti e le misure adottati in virtù della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni ed aggiunte, e delle altre disposizioni legislative sopraindicate, in materia di beni appartenenti agli Stati facenti parte delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche, aventi le nazionalità degli Stati stessi.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, saranno stabilite le date e, se necessario, le modalità per l'applicazione del presente decreto nei confronti delle Nazioni Unite.

A seguito dell'emanazione dei seguenti decreti previsti nel comma precedente, sarà eseguita, a cura dell'intendente di finanza, con esenzione da tassa o altra spesa, la cancellazione delle trascrizioni effettuate a norma del secondo comma dell'art. 298 della legge di guerra e del secondo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito nella legge 17 luglio 1942, n. 1100.

Parimenti a cura dell'intendente di finanza, la revoca dei provvedimenti di sindacato, di sequestro e di liquidazione delle aziende sarà annotata, senza spesa, sulle copie di essi depositate presso le cancellerie dei tribunali a norma del primo comma dell'art. 9 del citato R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11,e sarà provveduto, con esenzione da ogni tassa o spesa, alla cancellazione delle trascrizioni previste dal secondo comma dell'articolo stesso.