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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1946, n. 18

Concessione di una indennità di prima sistemazione e di sua indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o daneggiati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-3-1946 al: 15-12-2009
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PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
UMBERTO DI SAVOIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che ha riassunto servizio, oppure è stato destinato per la prima volta in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o gravemente danneggiati durante le operazioni belliche, è concessa una idennità di prima sistemazione pari a una mensilità dello stipendio o paga o retribuzione o salario risultante dalle disposizioni in vigore al 30 settembre 1945.
L'indennità di cui al precedente comma è altresì concessa al personale che non si sia mai allontanato dai centri ivi indicati quando risulti aver ricevuto danni rilevanti nell'abitazione o nelle cose in essa contenute.
L'indennità medesima è ridotta:
a) ad un terzo per i dipendenti ammessi a fruire di alloggio gratuito;
b) alla metà per i dipendenti ammessi a fruire di alloggi requisiti, o comunque di appartenenza dell'Amministrazione, con pigioni di favore.
L'attribuzione dell'indennità medesima è revocata quando il dipendente non abbia prestato servizio nelle sedi suindicate per almeno sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, o, se inviatovi successivamente, per almeno sei mesi dalla data dell'inizio del servizio.