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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 849

Norme transitorie per la perdita dei posti da applicarsi all'ufficiale in servizio permanente effettivo che rientri in servizio da una delle posizioni di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1940, n. 369.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-2-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 9 maggio 19410, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945 n°. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1


Per gli anni 1945, 1946 e 1947, saranno considerate come promozioni effettuate nell'anno precedente, agli effetti dell'art. 9 della legge 9 maggio 1940, n. 360, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, quelle conferite in ciascun grado e ruolo, nell'anno 1943.