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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 849

Norme transitorie per la perdita dei posti da applicarsi all'ufficiale in servizio permanente effettivo che rientri in servizio da una delle posizioni di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1940, n. 369.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-2-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Vista  la legge 9 maggio 19410, n. 369, sullo stato degli ufficiali
del Regio esercito, e successive modificazioni;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945 n°.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro
per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

                               Art. 1.

  Per gli anni 1945, 1946 e 1947, saranno considerate come promozioni
effettuate nell'anno precedente, agli effetti dell'art. 9 della legge
9  maggio  1940,  n.  360,  sullo  stato  degli  ufficiali  del Regio
esercito, quelle conferite in ciascun grado e ruolo, nell'anno 1943.