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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1945, n. 822

Modificazione dell'art. 14 del decreto-legge Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, concernente il tasso che la Cassa depositi e prestiti corrisponde all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sul fondi della gestione dei conti correnti postali.

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Testo in vigore dal: 30-1-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                  LUOGOTENENTE GENENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  decreto-legge Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451,
col  quale  e'  istituito alle dipendenze dei Ministero delle poste e
dei telegrafi il servizio dei conti correnti e degli assegni postali;
  Visto  il  regolamento per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale
anzidetto,  approvato  con  decreto  Luogotenenziale  9 maggio  1918,
n. 622;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di
concerto  con  il  Ministro  Segretario  di  Stato  per le poste e le
telecomunicazioni;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  L'art. 14   del  decreto-legge  Luogotenenziale  6 settembre  1917,
n. 1451, viene modificato come appresso:
  "I fondi disponibili sono versati in conto corrente fruttifero alla
Cassa  depositi  e  prestiti  ai tasso corrispondente al frutto medio
annuale,  lordo  di  qualunque spesa, che la Cassa riceve dalla massa
dei capitali da essa amministrati, dedotta quindici centesimi".
  "Qualora  il  tasso dell'apposito conto corrente della Cassa presso
il  Tesoro, al quale i detti fondi devono essere versati, discenda al
disotto  del  tasso  medio  percentuale annuo che la Cassa ricava dai
capitali   da  essa  amministrati,  la  Cassa  stessa  corrispondera'
all'Amministrazione  postale  il tasso del conto corrente col Tesoro,
diminuito di quindici centesimi" .

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 22 novembre 1945

                          UMBERTO DI SAVOIA
                                               PARRI - RICCI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 gennaio 1946
  Atti del Governo, registro n. 8. foglio n. 20. - FRASCA